Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 267/2000
Ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 267/2000, qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta. La norma non contiene specifiche indicazioni sulla procedura, fatta salva la fissazione del termine finale per lo svolgimento dell’incarico commissariale (60 giorni).
Ricevuta l’istanza, viene valutata la sussistenza dei parametri per l’attivazione dell’intervento sostitutivo, ossia che l’adempimento omesso sia previsto come obbligatorio dalla legge e che il termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere risulti scaduto.
Non è indicato un termine di legge per la definizione della preliminare fase valutativa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la nomina del commissario ad acta ne viene data comunicazione al richiedente e, laddove possibile, l’istanza viene trattata come una richiesta di Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 ed attivato un confronto con l’amministrazione per la ricerca di una soluzione del contenzioso.
Qualora, al contrario, ricorrano i presupposti per la nomina del commissario, l’amministrazione competente all’adozione del provvedimento viene formalmente diffidata ad adempiere entro un termine indicato dal Difensore Civico (variabile in considerazione della natura e della complessità dell’adempimento omesso).
Nelle more della scadenza di tale termine, viene altresì attivato un confronto con l’amministrazione nella ricerca di una mediazione che possa favorire l’adempimento spontaneo da parte dell’Ente locale. Scaduto il termine indicato in diffida, qualora non abbia dato esiti positivi il tentativo di mediazione, si procede alla nomina del commissario ad acta.
Il Commissario incaricato deve portare a termine la propria attività entro 60 giorni, nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina. Il Commissario ad acta è incaricato di portare a conclusione il procedimento e di porre in essere l’adempimento omesso senza che sia vincolato nel merito delle determinazioni da assumere Gli oneri dell’attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione sostituita.