Servizi al cittadino

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Il Difensore Civico regionale esplica innanzitutto una funzione generale di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa assicurando una difesa non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e/o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia d'imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni ricadenti nel proprio ambito territoriale.

L'istituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Difensore Civico regionale nonché l'attività ordinaria, posta in essere d'ufficio o su richiesta dei cittadini, sono regolate sia dalla normativa statale che da quella regionale.

Gli interventi del Difensore Civico possono essere classificati nelle seguenti macro tipologie:

  1. Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995
  2. Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990
  3. Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 3 D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97
  4. Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs. 33/2013 come sostitutivo dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico
  5. Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000

Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell’art. 16 della legge 127/1997

Rientrano in questa tipologia gli interventi che il Difensore civico può effettuare, in ragione delle funzioni che sono attribuite al medesimo dalla legge regionale istitutiva, nei confronti delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale

Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990

Il cittadino, singolo o associato, può rivolgersi al Difensore Civico per chiedere di attivare la procedura di riesame di cui all’art. 25, comma 4 della legge 241/1990, a fronte di un denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale o anche di semplice differimento

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale, avverso la decisione dell’Amministrazione locale competente di negare l’accesso civico  ovvero avverso la decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. avverso l’accoglimento della richie

Avverso la decisione dell’Amministrazione locale competente di concedere l’accesso civico, ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale,il controinteressato può proporre ricorso al difensore civico regionale

Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 267/2000

Ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 267/2000, qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta

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