Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990
Il cittadino, singolo o associato, può rivolgersi al Difensore Civico per chiedere di attivare la procedura di riesame di cui all’art. 25, comma 4 della legge 241/1990, a fronte di un denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale o anche di semplice differimento.
L’intervento è alternativo a quello esperibile al TAR, è esteso ai gestori dei pubblici servizi locali ma non può riguardare le Pubbliche Amministrazioni statali presenti sul territorio regionale per le quali la competenza è affidata alla specifica Commissione istituita a livello centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (i riferimenti sono riportati alla fine del presente capitolo).
In quest’ultimo caso, qualora la richiesta di riesame sia erroneamente presentata al Difensore civico, l’ufficio provvede ad inoltrarla alla Commissione in un’ottica di massima attenzione verso il cittadino.
Presentazione della richiesta di riesame
Il cittadino può presentare la propria istanza di riesame con le modalità ritenute più idonee così come specificato nel paragrafo relativo agli interventi di carattere generale, avendo tuttavia cura di scegliere, in questo caso, quella che certifica inconfutabilmente il rispetto dei termini prescritti dalla legge (entro 30 giorni dal diniego espresso o tacito).